L'adozione in casi particolari: uno strumento giuridico a tutela del superiore interesse del minore

L’adozione rappresenta uno degli strumenti fondamentali per garantire a ogni bambino il diritto di crescere in un ambiente familiare stabileaffettuoso e sicuro.

In Italia, la disciplina dell’adozione è regolata dalla
legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, successivamente modificata per recepire gli sviluppi normativi e sociali, tra cui la Convenzione europea sull’adozione dei minori (Strasburgo, 1967) e la riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151).

Adozione piena e adozione in casi particolari: due strumenti diversi

La normativa distingue due principali forme di adozione: l’adozione legittimante (o piena) e l’adozione in casi particolari. Mentre la prima comporta la creazione di un nuovo e definitivo legame giuridico tra l’adottato e l’adottante, con conseguente rottura dei rapporti con la famiglia d’origine, la seconda è caratterizzata da maggiore flessibilità e mira a rispondere a situazioni specifiche in cui l’adozione piena non è possibile.

L’adozione in casi particolari, disciplinata dagli articoli 44-57 della legge n. 184/1983, nasce per tutelare l’interesse del minore anche in assenza dei requisiti previsti per l’adozione legittimante. Essa non comporta automaticamente l’interruzione dei legami con la famiglia biologica, salvo diversa disposizione del giudice, e si distingue per la minor rigidità nei requisiti soggettivi degli adottanti.

Quando è possibile l’adozione in casi particolari?

L’articolo 44 della legge n. 184/1983 elenca tassativamente i casi in cui è ammessa questa forma di adozione:

Lettera a): se esiste un rapporto di parentela entro il sesto grado o un legame affettivo consolidato, e il minore è orfano di entrambi i genitori;

Lettera b): quando l’adottante è il coniuge del genitore del minore (anche nel caso di figli adottivi del coniuge);

Lettera c): se il minore, affetto da grave disabilità (ai sensi della legge 104/1992), è orfano di entrambi i genitori;

Lettera d): qualora sia accertata l’impossibilità di procedere all’affidamento preadottivo, presupposto essenziale per l’adozione piena.

Chi può adottare?

A differenza dell’adozione legittimante, l’adozione in casi particolari può essere concessa anche a persone non coniugate, purché vi sia una differenza minima di età di 18 anni tra adottante e adottato (art. 6, comma 4). Non è invece previsto alcun limite massimo di età.

Gli effetti giuridici dell’adozione in casi particolari

Questa forma di adozione non estingue i legami giuridici del minore con la famiglia d’origine. Tuttavia, l’adottante assume tutti i doveri connessi alla responsabilità genitoriale, tra cui l’assistenza morale, il mantenimento e l’educazione del minore. Allo stesso tempo, l’adottato acquisisce il cognome dell’adottante, che può essere anteposto o aggiunto al proprio, e gode dei diritti successori nei confronti dell’adottante.

L’apertura giurisprudenziale verso nuove forme familiari

Un importante contributo all’interpretazione della normativa è arrivato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha colmato alcune lacune, in particolare in relazione ai diritti dei figli all’interno di coppie omosessuali.

Con la sentenza n. 12962 del 22 giugno 2016, la Corte ha stabilito che l’adozione in casi particolari può essere concessa anche al partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore. La pronuncia ha chiarito che l’adozione ex art. 44, comma 1, lett. d) non richiede lo stato di abbandono del minore, ed è sufficiente l’“impossibilità di diritto” di procedere all’affidamento preadottivo. La Corte ha precisato che: “… omissis … possono accedere a tale adozione anche persone singole e coppie di fatto, senza che … omissis … possa attribuirsi rilievo all'orientamento sessuale del richiedente o alla natura della relazione da questi stabilita con il proprio partner” (Cass. civ., Sez. I, Sent., 26 maggio – 22 giugno 2016, n. 12962).

Tale posizione è perfettamente in linea con i principi costituzionali e internazionali di non discriminazione e di protezione dell’infanzia e trova fondamento giuridico anche nella legge 20 maggio 2016, n. 76, nota come “legge Cirinnà”, che riconosce legalmente le unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Adozione in casi particolari: un valido strumento

L’adozione in casi particolari si configura oggi come uno strumento giuridico di fondamentale importanza, capace di rispondere alle esigenze di una società in continua evoluzione.

Essa consente l’accesso all’adozione anche in situazioni in cui, astrattamente, non sussistono i presupposti per l’adozione legittimante. In tal modo, si realizza l’obiettivo primario dell’istituto: garantire la tutela del minore, assicurandogli la possibilità di crescere in un ambiente favorevole sotto il profilo educativo, affettivo, economico e sociale.

Al contempo, l’istituto si dimostra idoneo ad accogliere e valorizzare nuovi modelli familiari, nel rispetto del principio del superiore interesse del minore garantendo continuità dei legami affettivi e ponendo al centro, sempre, il superiore interesse del minore.


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