Assegno di Reversibilità: titolari del diritto e criteri di ripartizione in caso di concorso tra coniuge ed ex coniuge

Assegno di Reversibilità: titolari del diritto e criteri di ripartizione in caso di
concorso tra coniuge ed ex coniuge


L’assegno di reversibilità rappresenta una prestazione pensionistica riconosciuta ai familiari
superstiti in seguito al decesso di un pensionato (cosiddetta pensione di reversibilità) o di un
lavoratore assicurato non ancora pensionato (cosiddetta pensione indiretta).

 
Destinatari dell’assegno di reversibilità


La normativa prevede che possano accedere al beneficio i seguenti soggetti:

 
1. Il coniuge o l’unito civilmente superstite;
2. Il coniuge separato;
3. L’ex coniuge divorziato, ma solo al ricorrere di specifiche condizioni previste dalla legge.

 
L’accesso dell’ex coniuge all’assegno di reversibilità


La legge riconosce la possibilità che anche l’ex coniuge divorziato possa beneficiare della pensione
di reversibilità, a condizione che gli sia stato attribuito un assegno divorzile in sede di pronuncia
di divorzio.
Tuttavia, la questione si complica nei casi in cui vi sia concorso tra l’ex coniuge e il coniuge superstite,
cioè quando il defunto abbia contratto nuove nozze. In tali circostanze, il diritto all’assegno deve
essere ripartito tra i due aventi diritto, secondo criteri specifici.

 
La giurisprudenza in tema di concorso tra coniuge ed ex coniuge


Nel corso degli anni, la giurisprudenza di legittimità ha delineato un quadro interpretativo preciso
riguardo alla ripartizione dell’assegno di reversibilità nei casi di concorso tra coniuge superstite ed
ex coniuge divorziato.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la divisione dell’assegno non ha finalità perequative, ma è
ispirata al principio solidaristico, volto a garantire la continuità del sostegno economico che il defunto
(dante causa) forniva in vita
.

 
In particolare, la Cassazione civile con Sentenza n. 16093 del 21 settembre 2012, ha affermato che:
“L'attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della Legge n. 898 del 1970 a
favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite consegue al principio
solidaristico, secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica tra
le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato a garantire la continuazione della funzione di
sostegno economico, che è stata assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente durante la
vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione
dei beni economici da parte dei coniugi conviventi
.”

 
In tal senso, la Corte ha stabilito che la ripartizione del trattamento pensionistico debba avvenire
tenendo conto di una pluralità di elementi, tra cui:

 
• la durata dei rispettivi matrimoni;
• l’entità dell’assegno divorzile;
• le condizioni economiche di entrambi i coniugi;
• la durata delle eventuali convivenze prematrimoniali.


Tali criteri sono stati confermati anche da successive pronunce, che hanno precisato come:
L’entità dell’assegno divorzile non costituisce un limite legale alla quota di pensione attribuibile
all'ex coniuge, in quanto non vi sono indicazioni normative in tal senso” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza
n. 10391 del 21 giugno 2012 e la Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza n. 5268 del 26 febbraio 2020)
Infine, appare opportuno segnalare che, con un recente provvedimento, la Corte di legittimità ha avuto
modo di ribadire come la distribuzione dell’assegno di reversibilità tra l’ex coniuge e il coniuge
superstite debba avvenire nel rispetto di criteri equitativi, tenendo conto dell’evoluzione delle
relazioni familiari e delle reciproche condizioni economiche dei soggetti interessati
(Cass. civ.,
Sez. I, Ord., (data ud. 04/12/2024) 05/03/2025, n. 5839)

  Conclusioni


L’ex coniuge ha diritto alla pensione di reversibilità se titolare di un assegno divorzile. In caso di
concorso con il coniuge superstite, la ripartizione dell’assegno avviene sulla base di criteri equitativi,
tenendo conto della durata dei matrimoni, dell’assegno divorzile, delle condizioni economiche e delle
eventuali convivenze prematrimoniali
. L’importo dell’assegno divorzile non limita la quota spettante.
La divisione risponde al principio solidaristico che tutela i legami economici preesistenti al decesso.


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