Cosa succede se una persona viene denunciata, ma il procedimento penale viene archiviato prima ancora che si arrivi a un processo? È ancora possibile per la vittima chiedere un risarcimento del danno in sede civile, oppure l’archiviazione chiude ogni possibilità di ottenere giustizia? Si tratta di domande particolarmente frequenti, soprattutto tra chi si trova coinvolto in procedimenti giudiziari, che possono coinvolgere tanto l’ambito penale quanto quello civile. Cerchiamo di fare chiarezza. Nel nostro ordinamento, il giudizio penale e quello civile seguono regole e finalità differenti. Questa autonomia fa sì che, anche se un procedimento penale si conclude con l’archiviazione – cioè, con la decisione di non proseguire – la persona danneggiata può comunque rivolgersi al giudice civile per ottenere un risarcimento. Quando il Pubblico Ministero, al termine delle indagini, non trova elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio, può chiedere al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di archiviare il procedimento. L’archiviazione non equivale a una dichiarazione di innocenza e, soprattutto, non è una sentenza: è, piuttosto, un provvedimento che segnala la mancanza, in quel momento, di prove sufficienti per andare avanti con il processo. Quindi, non impedisce alla vittima di agire in sede civile, come chiarito dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze “il decreto di archiviazione non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata” (Cassazione Civile, Sez. VI, n. 16239/2016). Il giudice civile dispone di piena autonomia nella valutazione dei fatti di causa, potendo giungere a conclusioni differenti rispetto a quelle adottate in sede penale. Infatti, anche in presenza di un decreto di archiviazione del procedimento penale, il giudice civile può, sulla base delle prove ritualmente acquisite nel processo, riconoscere la sussistenza della responsabilità e accogliere la domanda risarcitoria proposta dalla parte lesa. Questo è possibile perché i criteri di valutazione della prova sono diversi: La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 182/2021, ha espressamente affermato un principio di particolare rilievo, chiarendo che l’eventuale archiviazione del procedimento penale non preclude la proponibilità di un’azione civile volta all’ottenimento del risarcimento del danno. In particolare, la Corte ha precisato che “la mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere garantita, nell'ambito di una valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale, al pari della tutela del diritto dell'imputato derivante dalla presunzione di innocenza” (Corte Cost., sent. n. 182/2021). Per concludere, alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve ritenersi che, anche qualora il procedimento penale si concluda con un decreto di archiviazione, rimanga comunque aperta e pienamente percorribile la via del risarcimento in sede civile. Ciò consente alla persona che assume di aver subito un danno di esperire un’azione civile finalizzata all’ottenimento della relativa tutela risarcitoria. In tale ambito, il giudice civile potrà procedere a una autonoma valutazione dei fatti e delle prove secondo i criteri propri del processo civile, potendo, ove ne ricorrano i presupposti, riconoscere alla parte lesa il diritto al risarcimento del danno.Processo penale e processo civile: due binari diversi
Che cos’è il decreto di archiviazione?
Il giudice civile decide in modo indipendente
Cosa dice la Corte costituzionale
In sintesi: l’archiviazione non blocca la richiesta di risarcimento
Ogni percorso è differente dall'altro
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