Con una recente e significativa pronuncia, la Corte costituzionale ha aperto le porte dell’adozione
internazionale anche alle persone singole, segnando una svolta storica nell’ordinamento italiano e
rispondendo a un’esigenza ormai avvertita da tempo nel dibattito giuridico e sociale.
Il contesto normativo: una tutela nata nel 1983
L’adozione internazionale è stata introdotta in Italia con la Legge n. 184 del 1983, pensata per offrire
ai minori stranieri in stato di abbandono la possibilità di trovare una famiglia stabile nel nostro Paese.
Considerata la delicatezza dei diritti in gioco — in primis l’interesse superiore del minore — il
legislatore ha da subito previsto una procedura rigorosa, articolata in requisiti stringenti per gli
aspiranti adottanti.
In particolare:
• L’art. 29-bis stabilisce che chi desidera adottare un minore straniero deve presentare al
tribunale per i minorenni una dichiarazione di disponibilità, per ottenere l’idoneità
all’adozione.
• L’art. 6 ammette all’adozione esclusivamente i coniugi sposati da almeno tre anni, senza
separazioni (nemmeno di fatto), e impone altri requisiti legati alla stabilità della coppia,
all’età, e alla capacità affettiva ed economica degli adottanti.
• L’art. 30 affida al tribunale il compito di verificare la sussistenza dei requisiti e di pronunciarsi
con decreto motivato.
La novità: la Corte costituzionale apre all’adozione internazionale da parte dei single
Seppure costruito per garantire protezione ai minori, questo sistema si è rivelato troppo vincolante
rispetto ai mutamenti della società. In particolare, l’esclusione automatica delle persone singole dalla
possibilità di adottare ha finito per creare una discriminazione ingiustificata, non sempre coerente con
l’effettivo interesse del minore.
Su questo punto è recentemente intervenuta la Corte costituzionale, che con la sentenza del 21 marzo
2025, n. 33 ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui esclude in modo assoluto le
persone singole dall’adozione internazionale. Una decisione che modifica radicalmente il quadro
normativo e apre a nuove prospettive di genitorialità.
La Corte ha affermato con chiarezza che:
“Il divieto assoluto per le persone singole di accedere all’adozione internazionale non risponde a
un’esigenza sociale pressante e costituisce una limitazione non necessaria in una società
democratica”.
Nonché, ha aggiunto:
“L’aprioristica esclusione delle persone singole non garantisce di per sé un ambiente più stabile per
il minore, e può invece impedire soluzioni più adeguate al suo benessere”.
Con questa pronuncia, la Consulta riafferma un principio fondamentale: non è la struttura formale
della famiglia a tutelare il minore, bensì la concreta capacità dell’adottante di offrire affetto,
stabilità e cura.
Conclusione
La recente decisione della Corte costituzionale segna un cambio di paradigma nella disciplina
dell’adozione internazionale. L’apertura alle persone singole riflette la necessità di aggiornare la
normativa in base all’evoluzione sociale, mettendo al centro l’interesse reale del minore, non modelli
familiari precostituiti.
È ora compito del legislatore adeguare la legge n. 184/1983 a questo nuovo orientamento, per rendere
il sistema adottivo più inclusivo, equo e aderente alla realtà contemporanea.
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